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Caso plusvalenze, le motivazioni della Corte d’Appello Federale sul -15 alla Juventus: “Illecito grave, ripetuto e prolungato”

Nella giornata odierna la Corte d’Appello Federale ha comunicato le motivazioni riguardanti la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus in seguito alla riapertura del processo del caso plusvalenze. La Vecchia Signora è stata l’unica società tra quelle coinvolte ad aver ricevuto una sanzione e, oltre alla squal

Redazione
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Nella giornata odierna la Corte d’Appello Federale ha comunicato le motivazioni riguardanti la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus in seguito alla riapertura del processo del caso plusvalenze. La Vecchia Signora è stata l’unica società tra quelle coinvolte ad aver ricevuto una sanzione e, oltre alla squalifica di numerosi dirigenti, è crollata in classifica, ritrovandosi addirittura al tredicesimo posto.

Le motivazioni della Corte d’Appello

“È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria. I bilanci della FC Juventus S.p.A. semplicemente non sono attendibili, vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. Il quadro fattuale è stato radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo a penna le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta”.

L’aumento della penalizzazione: “Tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità, si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale. Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive”.

Il libro nero di Paratici: “Costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale”.

Le altre società assolte: “Il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Venendo ora al merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la Juventus rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed è considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la Juventus e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato”.